LE REGIONI NELLA STORIA DI ITALIA

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che all'art. 5 riconosce il principio dell'autonomia locale, è stata sancita l'esistenza di una pluralità di centri di potere politico istituzionalmente rappresentativi delle diverse comunità territoriali (cosiddetto pluralismo istituzionale), e il rifiuto, pertanto, di un sistema di governo costruito intorno ad un unico centro di decisione politica e di produzione legislativa. L'attuale assetto organizzativo dello Stato italiano contempla, infatti, accanto ad un Governo centrale riconducibile allo Stato, un vero e proprio "Governo locale", che si articola in una pluralità di enti territoriali autonomi (Regione, Provincia, Comune e Città metropolitana). Le Regioni, quali entità dotate di una più estesa autonomia politica e di organizzazione, costituiscono gli enti pubblici maggiormente rappresentativi degli interessi della collettività che in essi si esprime e si organizza.

Quali sono le funzioni che la Costituzione attribuisce alle regioni?

Le funzioni pubbliche che la Costituzione ha assegnato alle R. si distinguono in normative ed amministrative. Le prime possono essere di tre tipi: statutario, legislativo, regolamentare.

La funzione normativa statutaria si manifesta nella potestà delle Regioni di approvare atti normativi (cosiddetti statuti), che rappresentano una sorta di Costituzione regionale, che serve cioè a delineare la struttura organizzativa interna dell'ente, a individuare la forma di governo, a disciplinare l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e quello di referendum, a istituire un nuovo organo di consultazione fra Regione ed enti locali, chiamato Consiglio delle autonomie locali.

Gli statuti, anche dopo la riforma, si distinguono in speciali ed ordinari, anche se la differenza tra le due tipologie oggi appare molto meno marcata. I primi sono approvati direttamente dallo Stato mediante legge costituzionale, in assenza di qualsiasi organo rappresentativo della Regione interessata; garantendo essi una maggiore autonomia rispetto agli statuti ordinari, necessitano, infatti, di un controllo statale più rigoroso. I secondi, invece, in base a quanto dispone il nuovo art. 123 della Costituzione, così come modificato dalla legge n. 1 del 1999, vengono approvati con una legge regionale deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta, con due votazioni successive. Venuta quindi meno l'ingerenza dello Stato nell'approvazione degli statuti, rimane però il vincolo per le Regioni di rispettare la Costituzione; proprio per questo motivo il Governo può richiedere, entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto stesso, un giudizio di legittimità davanti alla Corte costituzionale.

Quali sono le competenze legislative regionali?

La competenza legislativa regionale è stata completamente ribaltata con la riforma del 2001. Vengono infatti prima elencate le competenze riservate allo Stato ("legislazione esclusiva"), poi le materie di "legislazione concorrente" spettanti alle R. ("salvo che per la determinazione dei principi fondamentali"), per concludere che "spetta alle R. la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" (art. 117, 4° c.). Inoltre, è previsto che, rispetto all'elenco contenuto nell'art. 117, una legge statale approvata a maggioranza assoluta può concedere alle R. ulteriori forme di autonomia rispetto a materie di legislazione concorrente e rispetto all'organizzazione della giustizia di pace, all'istruzione scolastica e alla tutela dell'ambiente.

L'art. 127 ha eliminato ogni tipo di visto governativo sulle leggi regionali; sia il Governo sia le R. possono promuovere una questione di legittimità di fronte alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Garante dell'unità della Repubblica non è più lo Stato, ma la Costituzione, alla quale (oltre che ai "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali") sia lo Stato che le R. si devono attenere.

Con l'esercizio dell'attività regolamentare, le Regioni emanano i regolamenti relativi alle materie di legislazione esclusiva e concorrente. Lo Stato, comunque, può delegare alle R. la potestà regolamentare anche nelle materie di legislazione statale esclusiva.

Quali sono le competenze amministrative regionali?

Anche la competenza amministrativa delle Regioni, riconosciuta dall'art. 118 della Costituzione, viene rivista; mentre prima ci si basava sul criterio del parallelismo delle funzioni, nel senso cioè che laddove un ente aveva competenza normativa, gli veniva riconosciuta anche la gestione amministrativa nella medesima materia, adesso si applica il principio di sussidiarietà.

Nell'ambito delle attività amministrative regionali rientra altresì la gestione finanziaria. In base all'art. 119 alle Regioni. viene riconosciuta autonomia finanziaria, nel senso cioè che sono dotate di un proprio patrimonio. Infine c'è da ricordare che seppure sia venuto meno il controllo sugli atti regionali, lo Stato conserva comunque un potere sostitutivo rispetto agli organi regionali, in alcuni casi particolarmente gravi (minaccia dell'unità nazionale, mancato rispetto di norme o di trattati europei, ecc.), e un potere di scioglimento del Consiglio e di rimozione del Presidente in caso compiano atti contrari alla Costituzione.

A completamento dell'elenco delle funzioni amministrative, si devono, in ultimo, ricordare: l'iniziativa legislativa mediante presentazione alle Camere di disegni di legge, la nomina dei delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica, l'intervento dei Presidenti delle R. a statuto speciale alle sedute del Consiglio dei ministri, il potere di chiedere il referendum abrogativo e integrativo delle leggi costituzionali da parte di cinque Consigli regionali.

Quali sono i checks and balances regionali?

La Regione opera attraverso tre organi fondamentali: il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Giunta. A questi la riforma del 2001 ha aggiunto il Consiglio delle autonomie.


Professore di riferimento: Vincenzo Luca Sorella 
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