LO STATUTO REGIONALE

Lo statuto regionale è un tipo di fonte del diritto che si basa sul principio di autonomia. Gli Statuti Regionali sono molto estesi e complessi, poichè devono disciplinare l'organizzazione interna delle Regioni, indicare i fini che l'ente intende perseguire e dettare le regole fondamentali a cui essa dovrà attenersi nell'esercizio della sua attività. L'articolo 123 della Costituzione costituisce il riferimento normativo.


Uno statuto può essere considerato "costituzione regionale"?

Nell'ordinamento italiano le Regioni, a differenza dello Stato, sono dotate di autonomia, ma non di sovranità, come sottolineato dalla Corte costituzionale. Pertanto gli statuti regionali non possono essere assimilati a una costituzione regionale, il ché significa che devono essere in "armonia" con i principi generali dettati dalla Costituzione italiana, secondo quanto scritto nell'art. 123.

Raffaele Bifulco, parlando degli statuti regionali, ha osservato come le sentenze della Consulta li abbiano di fatto svuotato di contenuto normativo. Infatti


[gli statuti] pur non spingendosi alla formulazione di diritti e doveri (nello stile di un testo costituzionale) si arrestano prima, e cioè alla formulazione di norme di scopo e promozionali, tali innovazioni sono state svuotate del loro carattere normativo dalla Corte Costituzionale (p. 84)


Antonio Ruggeri ha parlato di de-normativizzazione degli statuti in relazione alle sentenze 372, 378 e 379 del 2004 emanate dalla Corte Costituzionale, cui è demandata la verifica di legittimità costituzionale richiesta dal Governo sulla base dell'art. 123 della Costituzione entro trenta giorni dalla loro applicazione. Nello specifico tocca alla Consulta valutare se le norme statutarie sono "in armonia con la Costituzione", espressione che come rilevano i giuristi è piuttosto generica


Armonia?

Secondo il vocabolario treccani(https://www.treccani.it/vocabolario/armonia/) con il termine "armonia" si intende: "Consonanza di voci o di strumenti; combinazione di accordi, cioè di suoni simultanei , che produce un'impressione piacevole"


Il vocabolario Garzanti linguistica(https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=armonia) identifica lo stesso termine come: "Consonanza di suoni vocali o strumentali che producono un effetto gradevole" oppure "Arte della combinazione simultanea di più suoni, insieme di nozioni teoriche e pratiche che definiscono e regolano la struttura degli accordi in base al principio della tonalità"


Entrambi i dizionari forniscono una definizione di "armonia" che riguarda principalmente l'ambito artistico e musicale che hanno, dunque, poco a che fare con quello giurista che si vede costretto a dover interpretare questo nome per poter applicare la legge. L'interpretazione generalmente utilizzata può essere riassunta dalla definizione data dall'Enciclopedia Treccani: "L'espressione viene interpretata come rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico".


Regioni con autonomia ordinaria e speciale: in che modo cambia lo statuto?

Ogni regione è un ente territoriale con un proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114 di quest'ultima.

In totale le regioni sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno statuto di speciale autonomia (Esse sono: il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, la Sicilia e la Sardegna). La costituzione identifica queste regioni come "leggi costituzionali" che quindi non possono godere dell'autonomia statuaria, concessa invece alle regioni a statuto ordinario, ovvero la possibilità di darsi uno statuto regionale.

Il piemonte ha uno statuto regionale?

Lo statuto regionale piemontese, entrato in vigore il 22 maggio del 1971 ed in seguito modificato il 4 marzo del 2005, è composto da 102 articoli ripartiti in 8 titoli, facilmente reperibili sul sito della Regione Piemonte.

Questo strumento in particolare è molto utile per capire le politiche della regione in ogni ambito, dalla sanità sia pubblica che privata, ai fondi europei da poco disponibili anche per i liberi professionisti.


Perché ne parliamo?

Il nostro gruppo ha deciso di analizzare tre aspetti di fondamentale importanza per dei giovani studenti e cittadini: la cura del patrimonio naturale, la garanzia delle pari opportunità e lo sviluppo economico e sociale del cittadino.


Gli articoli dello Statuto Regionale presi in considerazione provengono tutti dal Titolo I:


Art. 6: Cura del patrimonio naturale.

Con questo articolo la regione Piemonte si impegna: ad agire contro le fonti di inquinamento utilizzando risorse energetiche ecocompatibili; a bonificare il territorio in modo da sostenere la sistemazione idrogeologica del territorio; a tutelare la flora e la fauna locale attraverso l'istituzione di parchi nazionali, riserve naturali e ecomusei.

Per maggiori informazioni visitare le sezioni, del nostro sito, "Governo del territorio" (sotto la voce "ambiti di ricerca") e "Raccontare la Regione".


Art. 13: Garanzia delle pari opportunità.

Questo articolo esprime bene da volontà della regione di garantire l'uguaglianza tra uomini e donne nella vita sociale, politica, culturale ed economica dei cittadini, ciò è possibile attraverso l'applicazione di apposite leggi e la formazione di una commissione specifica. La regione, inoltre, si impegna a garantire uguali condizioni di accesso alle cariche elettive di enti locali, organi amministrativi e incarichi di nomina della Giunta Regionale.


Art.5: Sviluppo economico e sociale del cittadino.

In questo articolo la regione si impegna a ridurre le diseguaglianze economiche e sociali dei cittadini nel rispetto della dignità lavorativa di tutti e soprattutto nei confronti delle generazioni future(ricollegandosi ai due articoli precedentemente citati). La regione inoltre rispetta e valorizza l'imprenditoria, l'artigianato e le libere professioni.


Questioni aperte

Antonio Ruggeri ha analizzato in modo accurato e preciso, la questione dell'armonia tra statuti regionali e Costituzione. I suoi studi spaziano dai problemi che la modifica del Titolo V ha comportato (il Titolo V della Costituzione è infatti quello che si occupa del rapporto tra le regioni e lo Stato centrale) fino alle possibili incongruenze che si sarebbero create dall'approvazione della riforma costituzionale Renzi-Boschi del 2016.


Lo scritto si interroga sui possibili sviluppi della specialità regionale (ovvero delle regioni a statuto speciale) a seguito della entrata in vigore del disegno di riforma costituzionale in cantiere, qualora quest'ultima fosse andata a buon fine (Ruggeri, infatti, ha scritto il testo nel luglio del 2015 circa 9 mesi prima del referendum consultivo che ne avrebbe deciso le sorti).

L'autore in primo luogo analizza la "filosofia" del disegno Renzi in materia di regionalismo che sembra ispirata alla separazione tra "ordinarietà" e "specialità" delle regioni, laddove, sarebbe preferibile puntare ad una "specialità diffusa", ovvero "ampliare le competenze regionali oltre le materie costituzionalmente spettanti alle Regioni ordinarie in base all'art. 117". Sottolinea, inoltre, una possibile falla della riforma. Quest'ultima infatti si sarebbe dovuta basare sul futuro adeguamento degli statuti speciali a quelli ordinari, cosa che sia nel 2015 che nel 2020 sembra ancora lontana. La riforma avrebbe dunque creato solo incertezze per il futuro.

Per concludere il costituzionalista propone un rilancio dell'autonomia regionale attraverso soluzioni ispirate all'idea di un regionalismo cooperativo e paritario, realizzabile non tanto attraverso il parlamento (Ruggeri infatti definisce il nuovo senato che si sarebbe venuto a creare come una "marionetta senza anima né corpo") quanto attraverso un nuovo organo di raccordo tra gli esecutivi.


https://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/statuto_vigente_l2005001.pdf






Professore di riferimento: Vincenzo Luca Sorella 
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